Titolo necessario per svolgere la professione di biologo nutrizionista
L’iscrizione all’Ordine dei Biologi nella Sez.A conferisce il titolo giuridico a svolgere la professione di biologo di cui all’Art. 3 della Legge 396/67 (individua l’oggetto della professione di biologo) tra cui quella del nutrizionista.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 396/67
- DPR 328/2001
- Legge 3/2018
- D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.
COMPETENZE PROFESSIONALI
autonomamente determinare ed elaborare diete nei confronti di soggetti sani, al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisiopatologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati.
- determinare diete ottimali per collettività (mense aziendali, gruppi sportivi etc.) in relazione alla loro
- composizione ed alle caratteristiche dei soggetti;
- determinare diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi etc.;
- predisporre tabelle dietetiche, verificare e controllare la qualità nutrizionale dei pasti forniti e fornire
- consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione;
- consigliare integratori alimentari qualora la dieta non sia sufficiente a soddisfare i fabbisogni energetici e
- nutrizionali stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione;
- progettare e attuare programmi di educazione alimentare finalizzati alla diffusione delle conoscenze di stili
- alimentari corretti attraverso l’impiego di tecniche e strumenti propri dell’informazione e dell’educazione
- alimentare;
- effettuare consulenza dietetico-nutrizionale: prevenzione, trattamento ambulatoriale, terapia di gruppo per fasce di popolazione a rischio, rapporti di collaborazione e consulenza con strutture specialistiche, medici specialisti e di medicina generale;
- collaborare alle procedure di accreditamento e di sorveglianza di laboratori e strutture sanitarie, per quanto riguarda la preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti;
- supervisionare ed effettuare controlli di qualità degli alimenti;
- collaborare a programmi di formazione e di assistenza sul piano delle disponibilità alimentari e della
- nutrizione in aree depresse e in situazioni di emergenza.
DECLARATORIA DELLE ATTRIBUZIONI
Il Biologo nutrizionista deve acquisire specifica professionalità ed adeguate conoscenze nelle materie attinenti la professione. In particolare, per svolgere l’attività professionale nell’ambito della nutrizione il Biologo deve avere conoscenze adeguate nei seguenti ambiti:
composizione chimica degli alimenti, proprietà strutturali e funzionali dei nutrienti e dei non-nutrienti, modificazioni nutrizionali determinate dai processi produttivi e tecnologici, meccanismi biochimici e fisiologici della digestione, dell’assorbimento e dei processi metabolici che coinvolgono i nutrienti e gli anti-nutrienti; effetti metabolici della malnutrizione e di un’alimentazione sbilanciata;
- regolazione ormonale degli stimoli di fame e sazietà e risposte ormonali indotte dall’alimentazione;
- interazioni tra genetica/genomica e nutrizione;
- segni identificativi e conseguenze della malnutrizione sulla salute dell’individuo;
- tecniche e metodi per la valutazione della composizione corporea e del dispendio energetico;
- principali tecniche per la valutazione dello stato di nutrizione e interpretazione dei risultati;
- biodisponibilità, funzioni ed effetti collaterali degli integratori;
- legislazione alimentare e sanitaria nazionale e comunitaria per quanto riguarda la commercializzazione e il controllo degli alimenti, degli ingredienti, degli additivi e degli integratori alimentari;
- principali tecnologie industriali applicate alla preparazione degli alimenti, di integratori alimentari e di alimenti per particolari esigenze nutrizionali;
- definizione della qualità nutrizionale e apporto energetico dei singoli alimenti e dei fattori che influenzano la biodisponibilità dei macro e dei micronutrienti;
- influenza degli alimenti su benessere, tutela della salute e prevenzione;
- livelli di sicurezza, in relazione a dosi giornaliere accettabili, rischio valutabile nell’assunzione di sostanze contenute o veicolate dalla dieta;
- documenti di riferimento nazionali ed internazionali relativi alle raccomandazioni nutrizionali per la popolazione sana (LARN, DRVs, DRI, indicazioni OMS) linee guida, nutrizionali, approvate dal Ministero della salute e/o da società scientifiche accreditate, per la prevenzione e il trattamento delle principali patologie cronico-degenerative o per specifiche popolazioni (età evolutiva, età geriatrica, gravidanza e allattamento, vegani, sportivi etc.) tecniche di rilevamento dei consumi alimentari e strategie di sorveglianza nutrizionale;
- politiche alimentari nazionali ed internazionali.
CODICE DEONTOLOGICO (Del. Consiglio Ordine 24/01/2019 n.271)
Il Biologo è tenuto al rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, dei provvedimenti delle autorità amministrative, dell’ordinamento professionale.
- Al professionista è fatto obbligo di osservare il Codice Deontologico ed applicare quanto in esso contenuto.
- Esula dalle competenze proprie dell’Ordine effettuare valutazioni sul merito scientifico e l’appropriatezza delle attività svolte dal professionista, a meno che venga accertato dall’autorità giudiziaria una specifica responsabilità professionale che abbia determinato una violazione di principi etici e deontologici.
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il Biologo può esercitare l’attività di nutrizionista solo se abilitato all’esercizio della professione ed iscritto alla sez. A dell’albo. L’iscrizione all’Ordine conferisce il titolo giuridico per svolgere la professione.
- Il possesso del diploma universitario di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, di Master universitari e corsi di formazione costituiscono ulteriori titoli curriculari.
- Il possesso del diploma universitario di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione costituisce requisito di accesso ai concorsi per il S.S.N.
- È obbligatoria l’iscrizione all’Ente di previdenza, l’apertura partita I.V.A. e il possesso di un’assicurazione professionale.
- Il Biologo nutrizionista deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, agendo secondo scienza, coscienza e con perizia qualificata. In particolare, per esercitare la professione deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate (vedi competenze professionali e declaratoria delle attribuzioni) che può acquisire attraverso percorsi di Laurea/Laurea Magistrale dedicati o attraverso percorsi post-laurea qualificati.
- Nell’esercizio dell’attività professionale il Biologo si attiene agli indirizzi ed alle linee guida approvate dal Ministero della Salute e/o dalle Società Scientifiche accreditate.
DIVIETI SPECIFICI E LIMITI DELL’ESERCIZIO
Al professionista, nell’ambito dell’esercizio professionale, è fatto divieto di:
- effettuare diagnosi;
- prescrivere o consigliare terapie;
- prescrivere o consigliare farmaci;
- prescrivere o consigliare analisi cliniche;
- elaborare diete on-line;
- eseguire esami diagnostici nello studio professionale;
- vendere prodotti;
- utilizzare apparecchiature invasive e/o estranee all’attività professionale;
- utilizzare denominazioni professionali improprie.
- In particolare, nell’ambito delle proprie competenze, il Biologo, per poter rilasciare un programma alimentare personalizzato, esegue una preliminare attività di anamnesi con la quale acquisisce puntuali indicazioni relative alle condizioni di salute, alla eventuale presenza di patologie certificate dal medico ed all’assunzione di eventuali farmaci, alle preferenze espresse dal cliente stesso, allo stile di vita ed alle abitudini alimentari.
- Le analisi cliniche possono essere lette ed utilizzate per pianificare un programma alimentare personalizzato, senza in alcun modo configurare diagnosi di patologia.
- In presenza di patologie riferite dal paziente e quindi in assenza di referti o anamnesi fisio-patologica del medico che ne comprovino la diagnosi, costituisce prassi corretta che il nutrizionista, richieda la collaborazione del medico di medicina generale, direttamente ovvero per il tramite dell’utente, al fine di ottenere una valutazione appropriata sullo stato di salute del paziente stesso. In attesa può comunque svolgere una attività di educazione alimentare.
ELABORAZIONE DI DIETE IN MODALITÀ NON CONSENTITE
L’attività professionale in campo nutrizionale non può essere svolta online. Il Biologo deve:
- incontrare il cliente personalmente e frontalmente in ambienti idonei secondo la normativa vigente;
- verificare la coerenza tra l’intervento richiesto ed il soggetto che lo richiede;
- analizzare eventuale documentazione (“anamnesi fisiopatologica” del medico curante e/o cartella clinica e/o documentazioni mediche allegate e/o analisi) e poter porre eventuali quesiti per meglio comprendere il quadro.
- rilevare le misure con sistemi, strumenti e metodi affidabili e validati. È vietato demandare tale rilievo al cliente personalmente.
- Ciò premesso, le attività successive, quali a titolo esemplificativo, la trasmissione della dieta, i chiarimenti e/o gli altri suggerimenti inerenti un rapporto già consolidato, potranno, con le dovute cautele, essere forniti attraverso l’ausilio delle tecnologie informatiche.
USO DI APPARECCHIATURE
Nello svolgimento dell’attività è possibile utilizzare apparecchi non invasivi, ritenuti di ausilio nella rilevazione di parametri utili alla valutazione dello stato nutrizionale ed energetico della persona.
- In particolare, il Biologo dovrà limitarsi a compiere attività e utilizzare strumentazioni volte a valutare i fabbisogni nutrizionali ed energetici del singolo e volte al benessere e al miglioramento dello stato di salute della persona, e non finalizzate a mero fattore estetico.
- È vietato dunque utilizzare strumenti e apparecchiature, anche se non qualificati quali “presidi medici”, che abbiano come obiettivo l’estetica, il potenziamento muscolare, il rilassamento etc.
- È consigliata la cautela nella scelta degli apparecchi da utilizzare, in particolare degli apparecchi elettromedicali di Classe II, anche in relazione delle particolari misure richieste per la loro detenzione e il loro utilizzo dalle discipline regionali di attuazione dell’art. 8-ter del d. lgs. 502/1992.
ESAMI DI LABORATORIO
Il professionista non può eseguire nel proprio studio professionale alcun tipo di analisi di laboratorio, né può porsi quale intermediario nella vendita e/o distribuzione di test in autoanalisi. Ogni e qualsiasi tipologia di test analitici possono essere effettuati, su prescrizione medica, esclusivamente nei laboratori di analisi cliniche che sono strutture soggette ad autorizzazione sanitaria.